Statuto del Circolo Castellazzo
STATUTO SOCIALE
Statuto Associazione Circolo del Castellazzo A.S.D. deliberato dall’Assemblea del 28/09/2021
GENERALITÀ
Art. 1 – È costituita in Parma una Associazione denominata “CIRCOLO DEL CASTELLAZZO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo del Castellazzo è una A.S.D. iscritta al n° 261032 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed al n° PR 265362 al R.E.A..
Art. 2 – L’associazione ha sede in Parma, ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata.
Art. 3 – L’associazione può aderire alle Federazioni Sportive del C.O.N.I.
SCOPO SOCIALE
Art. 4 – L’Associazione gestisce le plurime attività sportive e ricreative utilizzando strutture ed attrezzature di I.S.I. S.p.a. quali campi da tennis, piscine, maneggio, palestra, con ciò configurandosi come associazione polisportiva ad ogni effetto.
L’associazione non persegue scopi di lucro; si propone di diffondere lo sport dilettantistico a scopo agonistico e ricreativo, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento di attività sportive, nonché di suscitare e alimentare vincoli di convivenza e di amicizia in circolo atto a porre a disposizione vari mezzi di ricreazione, sportivi e culturali.
I SOCI
Art. 5 – Sono Soci gli intestatari delle azioni ordinarie della “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.” che abbiano ottenuto dal Consiglio Direttivo il consenso all’adesione all’Associazione. L’acquisto dell’azione della Impianti Sportivi Immobiliare S.p.a. comporta automaticamente e senza facoltà di rinuncia la richiesta di adesione alla Associazione e a tal fine il cedente o l’acquirente devono comunicare immediatamente l’avvenuto trasferimento dell’azione; nel caso in cui il consenso all’adesione venga negato e comunque fino alla data di comunicazione del trasferimento il cedente rimane obbligato al pagamento della quota di associazione.
Essa non è trasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte) e non è rivalutabile ai sensi dell’art. 4 c. 6 e 7 punto f) del DPR 633/72.
Ad ogni azione ordinaria della “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.” corrisponde una quota partecipativa all’Associazione Circolo del Castellazzo.
La quota partecipativa non è rinunciabile e non è cedibile autonomamente. Il trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi dell’azione della I.S.I. S.p.a. comporta automaticamente la perdita della qualità di socio.
Le azioni speciali della “Impianti Sportivi Immobiliare S.p.A.” vengono esonerate dal pagamento delle quote associative annuali e ad esse non spetta il godimento di alcun diritto societario, fino alla loro trasformazione in azioni ordinarie, a semplice richiesta del titolare stesso.
Il trasferimento di una azione speciale in favore di un discendente in linea retta non prevede il pagamento dell’una tantum di ingresso parificando così tale cessione a quella già normalmente prevista per le azioni ordinarie (cd. cessione “padre/figlio”).
In tutti gli altri casi, invece, la trasformazione con il contestuale trasferimento di un’azione speciale a favore di altri soggetti diversi dal titolare, comporta il pagamento dell’una tantum di ingresso, nella misura stabilita dal Consiglio.
Nel caso di cessione disgiunta dell’azione speciale la trasformazione effettuata dal cessionario con il contestuale trasferimento a favore di altri soggetti diversi dallo stesso, anche discendenti in linea retta, comporta il pagamento dell’una tantum di ingresso prevista dal Regolamento.
Art. 6 – I Soci godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto; in particolare, potranno frequentare i locali del circolo ed usare gli impianti sportivi. Tale diritto si estende al nucleo familiare del socio e cioè a tutti i familiari conviventi, senza limitazione di età, purché questi ultimi non abbiano costituito un nucleo familiare autonomo che risulti dal certificato di Stato di Famiglia rilasciato dal competente ufficio dello Stato civile .
Art. 7 – In caso di morte di un socio, i di lui figli ed il coniuge superstite, in quanto costituiscano unico nucleo familiare, conservano i diritti di cui sopra con l’obbligo di indicare tra loro la persona che assume la qualità di socio con tutti i diritti e gli oneri conseguenti. Nel caso il socio non lasci familiari conviventi, gli eredi legittimi o testamentari, che restino titolare pro–indiviso della azione, dovranno nominare tra loro, la persona che assume la qualità di socio con tutti i diritti e gli oneri conseguenti.
Art. 8 – Il socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, a quelle del regolamento di cui ai successivi art. 12 e seguenti, nonché alle disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo; è tenuto altresì al pagamento della quota associativa ordinaria o straordinaria e dei contributi di frequenza agli impianti sportivi nella misura che, su proposta del Consiglio Direttivo, verrà determinata di anno in anno dall’Assemblea.
Il socio subentrante è responsabile solidalmente con il socio cedente del pagamento delle obbligazioni sociali pregresse.
QUOTE SOCIALI E CONTRIBUTI DI FREQUENZA
Art. 9 – Ad ogni quota partecipativa dell’Associazione corrisponde l’onere del pagamento di una quota associativa ordinaria annuale nonché del pagamento di un contributo una tantum all’atto dell’associazione.
La quota associativa ordinaria è formata da due componenti: una versata dal socio all’Associazione a titolo di “quota associativa del Circolo”, l’altra versata dall’azionista all’Associazione a titolo di “apporto a patrimonio I.S.I.”.
Con il versamento della quota associativa ordinaria il socio conferisce mandato irrevocabile all’Associazione a trasferire alla I.S.I. S.p.a. la componente versata a titolo di “apporto a patrimonio I.S.I.”.
La misura di queste due componenti – e così l’entità complessiva della quota associativa ordinaria – il contributo una tantum e i contributi di frequenza annuale sono proposti annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Il socio non ha diritto alla restituzione dei versamenti effettuati.
Il socio è tenuto ai relativi versamenti entro i termini fissati dal Consiglio. Trascorsi tali termini ove il pagamento non venga effettuato il Consiglio può invitare il socio moroso ad effettuare il versamento entro un ulteriore termine, trascorso il quale verrà impedito l’accesso alla sede sociale ed iniziata la azione legale per ottenere il pagamento.
Art. 10 – Il pagamento della quota sociale dà diritto al socio di accedere alla sede sociale, e di usufruire del tennis e della piscina all’aperto, della palestra nonché del servizio bar ristorante.
Per l’uso dei campi da tennis e della piscina al coperto il Consiglio determina l’importo forfettario stagionale da corrispondersi dal socio e suoi familiari all’atto della iscrizione.
Art. 11 – I Soci devono corrispondere presso la segreteria e all’atto della iscrizione i contributi determinati dal Consiglio per l’utilizzo degli impianti ove previsto nonché il prezzo per l’acquisto e l’uso delle dotazioni sportive e accessorie. Del pari saranno versate direttamente presso la segreteria all’atto della prenotazione gli importi per i corsi collettivi di tennis, nuoto, ginnastica e equitazione.
IL REGOLAMENTO
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea il regolamento dell’associazione; provvede del pari a sottoporre all’Assemblea le proposte di modifica del regolamento stesso che si rendessero necessarie.
Art. 13 – Le norme regolamentari decise dal Consiglio Direttivo sono provvisoriamente esecutive non appena comunicate ai Soci mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione, e ciò sino alla data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla loro pubblicazione.
Art. 14 – Il regolamento disciplina le modalità di frequenza ai locali del circolo ed agli impianti sportivi; i criteri d’applicazione delle sanzioni, delle quote e dei contributi, gli invitati dei Soci e della associazione; i rapporti con il personale direttivo, d’ordine e salariato dipendente dall’associazione; i rapporti con i maestri e gli istruttori delle varie discipline sportive; la gestione del bar e del ristorante; i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari.
GLI ORGANI SOCIALI
Art. 15 – Sono organi dell’associazione:
- a) l’Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente dell’associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i comitati esecutivi addetti alla sezione tennis, sezione nuoto, sezione equitazione ed altre sezioni che fossero costituite per disciplinare lo svolgimento di altre attività conformi all’oggetto sociale e deliberate dal Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei revisori;
- f) il Collegio dei probiviri
L’ASSEMBLEA
Art. 16 – L’Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.
Essa viene convocata dal Presidente dell’associazione e in caso di impedimento dal vice–presidente; potrà essere altresì convocata su istanza di un numero di Soci pari ad almeno due decimi degli iscritti aventi diritto di voto; in tal caso la convocazione dovrà essere disposta entro 20 giorni dalla predetta istanza.
Art. 17 – La convocazione avviene per lettera al domicilio di ciascuno dei Soci e con la pubblicazione sul quotidiano Gazzetta di Parma non oltre l’ottavo giorno antecedente quello fissato per l’Assemblea. Nel caso in cui il socio abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica la convocazione può essere effettuata a tale indirizzo.
L’avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine degli argomenti da trattare.
Art. 18 – Il socio potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio avente diritto di voto.
Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun delegato.
Art. 19 – Non hanno diritto di voto nell’Assemblea:
- a) i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali;
- b) i Soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata della sospensione stessa.
Art. 20 – Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea.
Le nomine alle cariche sociali, quando non siano fatte per acclamazione, debbono avvenire a schede segrete.
Art. 21 – Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono tenute in unica convocazione e sono validamente costituite con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Tuttavia trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze suindicato, l’Assemblea potrà del pari validamente deliberate qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due decimi dei Soci aventi diritto di voto.
L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
- sia consentito al Presidente – anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza – di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 22 – I deliberati dell’Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recanti le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori e devono essere trasmessi a tutti i soci all’indirizzo mail comunicato dal socio ed annotato nel relativo Libro sociale.
Art. 23 – Le deliberazioni assunte dall’Assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
Art. 24 – L’Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro i termini di legge e delibera, di norma, sulle seguenti materie:
- a) approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni morale, sportiva e finanziaria;
- b) approvazione del bilancio preventivo;
- c) illustrazione del bilancio aggregato;
- d) approvazione sugli impieghi degli “apporti a patrimonio I.S.I.” di cui al successivo art. 34 ultimo comma;
- e) approvazione del Regolamento sociale e delle sue modificazione;
- f) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Sono altresì di competenza dell’Assemblea generale ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto all’Assemblea generale straordinaria.
Se non imposto da specifiche norme di legge, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o altri capitali o beni qualunque ne sia la loro denominazione, durante l’intera vita dell’associazione.
Art. 25 – Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto sociale.
IL PRESIDENTE
Art. 26 – Il Presidente è l’organo della società cui spetta la firma e la rappresentanza sociale.
Art. 27 – Al Presidente, oltre ai poteri di cui all’art. 22, spettano tutte le prerogative espressamente previste dallo Statuto e dal Regolamento, e quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 28 – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto Consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Soci.
Art. 29 – Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e di suoi membri sono rieleggibili consecutivamente solo una volta.
Art. 30 – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
- a) il Presidente;
- b) un Vice–Presidente;
- c) un segretario;
- d) un tesoriere.
Art. 31 – Il Consiglio nomina i comitati esecutivi preposti alla direzione tecnica delle sezioni del tennis, dell’equitazione e del nuoto, nonché di altre attività previste dall’oggetto sociale.
Art. 32 – Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o del Vice – Presidente, o di almeno tre Consiglieri.
Esso è convocato altresì su richiesta del Collegio dei Revisori e dei Comitati esecutivi.
La convocazione del Consiglio direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini.
Il Consiglio può svolgersi in audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la persona chiamata a presiedere la riunione e il segretario.
Art. 33 – Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o dal Consigliere Anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.
Art. 34 – Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente all’Assemblea dal presente Statuto.
In particolare il Consiglio direttivo:
- a) dà esecuzione ai deliberati dell’Assemblea;
- b) adotta le norme del regolamento e provvede al loro aggiornamento ed alle modifiche che ritenga necessarie, sottoponendole all’Assemblea per la approvazione;
- c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi che dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente
alla relazione morale, sportiva e finanziaria, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea; il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato dal conto delle entrate e delle spese.
Le somme conferite dai soci a titolo di “apporti a patrimonio I.S.I.” possono essere utilizzate per incrementi delle strutture e delle attrezzature, nel rispetto dello scopo dell’Associazione e delle normative in materia di associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che venga data dal Consiglio Direttivo all’Assemblea illustrazione della sostenibilità finanziaria della spesa e l’Assemblea approvi detto impiego.
Art. 35 – I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica. I Consiglieri, durante il loro mandato, devono lasciare depositata l’azione presso la segreteria, pena la decadenza della carica.
I COMITATI ESECUTIVI
Art. 36 – I membri dei comitati esecutivi sono nominati tra i Soci con delibera del Consiglio direttivo. Ciascun Comitato elegge nel proprio seno un Presidente che lo rappresenta dinanzi al Consiglio.
Art. 37 – Ciascun Comitato redige trimestralmente una relazione della propria attività e la sottopone al Consiglio direttivo.
Art. 38 – Il Comitato esecutivo della sezione equitazione redige ogni anno un proprio bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio direttivo per essere incluso nei bilanci generali dell’associazione.
Art. 39 – Sulla base di detto bilancio preventivo e consuntivo il Comitato esecutivo dovrà proporre al Consiglio Direttivo i contributi di frequenza per i Soci che praticano lo sport dell’equitazione, nonché l’ammontare delle quote associative straordinarie per i Soci che tengano cavalli di proprietà presso il Circolo.
Art. 40 – Il Comitato Direttivo della sezione equitazione avrà la responsabilità del buon andamento della scuola di equitazione; potrà proporre al Consiglio direttivo l’ammissione, limitatamente alle lezioni ed ai corsi di giovani di ambo i sessi, anche non Soci; potrà altresì proporre l’ammissione all’uso degli impianti per un tempo limitato di aspiranti Soci; in tali casi dovrà altresì proporre i relativi contributi di frequenza.
Art. 41 – Il Consiglio direttivo determinerà sulla proposta di cui sopra i contributi da porsi a carico degli allievi non Soci e degli aspiranti Soci, tenendo in particolare considerazione l’esigenza di facilitare in ogni modo la diffusione dello sport dell’equitazione fra i giovani e tenuto altresì conto delle provvidenze derivanti dal riconoscimento da parte della F.I.S.E.
Art. 42 – I Presidenti dei comitati esecutivi, su loro richiesta, o su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo limitatamente alla discussione delle materie di pertinenza delle rispettive sezioni.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 43 – Le funzioni di controllo dell’amministrazione sociale sono esercitate dal Collegio dei Revisori.
Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, scelti fra i Soci, o anche esternamente, e nominati tutti dall’Assemblea che ne designa altresì il Presidente.
Il Collegio resta in carica per tre esercizi.
Art. 44 – In particolare il Collegio dei Revisori:
- a) controlla l’amministrazione sociale;
- b) vigila sulla regolare esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- c) redige la propria relazione annuale su bilancio preventivo e consuntivo da depositarsi presso la sede sociale almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea;
Art. 45 – Il Revisore che, senza giustificato motivo non interviene a quattro sedute consecutive del Collegio dei Revisori, decade dalla carica.
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 46 – L’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto di 5 membri effettivi e due supplenti prescelti tra i Soci; il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 47 – Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario.
In caso di impedimento del Presidente, il Collegio, integrato da un membro supplente, sarà presieduto dal componente più anziano per età.
Art. 48 – Il Collegio dei Probiviri esercita il potere disciplinare in seguito a deferimento del Consiglio direttivo secondo le norme e le procedure previste dal regolamento e giudica inappellabilmente a maggioranza assoluta. Le sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci sono immediatamente esecutive e sono applicate dal Consiglio Direttivo.
LE SANZIONI
Art. 49 – I provvedimenti disciplinari, applicabili in via gradata in funzione della gravità della condotta, sono adottati dal collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci e degli appartenenti al loro nucleo familiare e conseguono a violazioni delle norme regolamentari e delle disposizioni del Consiglio direttivo adottate ai sensi dell’art. 34, lettera B).
Art. 50 – I provvedimenti disciplinari possono consistere in:
- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) sospensione a tempo determinato all’accesso al Circolo;
- d) esclusione dall’Associazione.
Art. 51 – La sanzione pecuniaria si applica alle violazioni ulteriori e della stessa specie rispetto a quelle che hanno comportato un richiamo scritto e consiste nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250. La sanzione pecuniaria si applica altresì nella misura di € 50 per ogni giorno di violazione del provvedimento di sospensione dall’accesso al Circolo fino ad un massimo di € 5.000,00, impregiudicata ogni altra iniziativa volta a far rispettare il provvedimento.
Della sanzione pecuniaria irrogata ad un familiare risponde in via solidale il socio.
Art. 52 – La sospensione temporanea dall’accesso al Circolo non può essere inferiore a quindici giorni né superiore ad un anno. Durante tutto il periodo di sospensione, la persona colpita dal provvedimento non potrà accedere alla sede del circolo e, se socio, non avrà altresì diritto di voto in Assemblea.
La sospensione è personale e non si estende ai componenti del nucleo familiare della persona nei cui confronti la misura disciplinare è stata adottata.
L’esclusione dall’Associazione è applicabile solo a condotte di estrema gravità incompatibili con la presenza del socio (o di un componente del suo nucleo familiare responsabile di tale grave ed incompatibile condotta) nel Circolo; il socio escluso resta obbligato a titolo di risarcimento del danno al pagamento di un importo pari alla quota associativa ordinaria fino al trasferimento dell’azione.
Art. 53 – In caso di mancato adempimento all’obbligo di corrispondere la sanzione irrogata il Consiglio procede all’incasso della stessa con le modalità di cui all’art. 9.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 54 – Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione possono avvenire:
- a) quando l’Associazione stessa non sia in grado di esplicare la propria attività o di provvedere al proprio funzionamento;
- b) per delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei Soci; per tale delibera non sono ammesso deleghe;
- c) per scadenza del termine di durata.
Art. 55 – L’Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri.
Art. 56 – Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta da norme di leggi vigenti.
GRATUITÀ DELLE CARICHE
Art. 57 – Tutte le cariche sociali, se ricoperte da soci, sono gratuite.
LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI ACCESSO
Art. 58 – Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
- a) il libro degli Associati:
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’Organo cui si riferiscono.
I libri devono essere vidimati da un Notaio prima di essere posti in uso.
I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo su tutte le questioni riguardanti le attività dell’Associazione e di avere un rendiconto sugli impieghi degli “apporti a patrimonio I.S.I.” di cui al precedente articolo 34 ultimo comma.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
INCARICHI E DELEGHE
GIUSEPPA MARIA PULVIRENTI
Presidente
GIOVANNI BILZI
Vice Presidente e Segretario
ENRICO BASSO
Tesoriere
GLORIA CASTAGNETTI – MARIAPIA SALVARANI – GIANPIERO CAMELLINI – VITO GROSSI – DANIELE MORANDI
Consiglieri
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SETTORE ISTITUZIONALE e LEGALE
Presidente Giuseppa Maria Pulvirenti
SETTORE AMMINISTRATIVO E PERSONALE
Tesoriere Enrico Basso
SETTORE IMMOBILIARE-TECNOLOGICO E FORNITORI
Consigliere Gian Piero Camellini
SETTORE TENNIS E PADEL
Consigliere Daniele Morandi
SETTORE EQUITAZIONE E FITNESS
Consigliere Maria Pia Salvarani
SETTORE PISCINE (INTERNE ED ESTERNE)
Consigliere Gian Piero Camellini
SETTORE TEMPO LIBERO-CLUB HOUSE–RISTORAZIONE–ATTIVITÀ RICREATIVE
Consigliere Gloria Castagnetti
SETTORE CULTURA, COMUNICAZIONE E MARKETING
Vicepresidente Giovanni Bilzi