Regolamento del Circolo Castellazzo
REGOLAMENTO GENERALE
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 1 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo del Castellazzo è una A.S.D. iscritta al n. 261032 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed al n. PR 265362 al R.E.A. Essa gestisce le plurime attività sportive e ricreative utilizzando strutture ed attrezzature di ISI Spa quali campi da tennis, piscine, maneggio, palestra, ecc., con ciò configurandosi come associazione polisportiva ad ogni effetto.
Il presente regolamento, adottato in conformità e nell’ambito delle norme statutarie dell’Associazione Circolo del Castellazzo, ha per oggetto la normativa dell’uso da parte dei soci della sede sociale, dei relativi impianti ed attrezzature, la determinazione dei criteri per l’applicazione delle quote sociali e dei contributi di frequenza, nonché il procedimento per l’esercizio del potere disciplinare ed i relativi provvedimenti. Nel contesto del presente regolamento l’Associazione Circolo del Castellazzo sarà anche detta per brevità l’Associazione.
Art. 2 – I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, del presente regolamento, nonché dei provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, che nel contesto del presente regolamento sarà detto anche per brevità il Consiglio, nell’ambito della propria competenza.
Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato secondo i modi previsti dallo Statuto Sociale.
ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE
Art. 3 – L’accesso alla sede sociale nonché l’uso degli impianti ed attrezzature, secondo gli orari stagionali approvati dal Consiglio Direttivo, è rigorosamente riservato
a) ai soci e ai componenti del loro nucleo familiare come definito nello statuto;
b) ai soci o clienti di altri Club o Società con i quali vigano accordi di reciprocità;
c) agli invitati dei Soci e dell’Associazione.
Art. 4 – I componenti del nucleo familiare del socio possono accedere alla sede sociale ed usufruire degli impianti sportivi previo pagamento della quota associativa ordinaria o straordinaria e dei contributi di frequenza previsti nello statuto.
Art. 5 – I figli dei soci in età inferiore agli anni dodici, potranno frequentare la sede sociale soltanto se accompagnati da un genitore o da altro Socio che si faccia carico della vigilanza o da personale dipendente o da un parente fino al terzo grado del Socio previa, in questi ultimi casi, identificazione e preventiva comunicazione alla segreteria. Stessa previsione vale per il personale che presta assistenza agli anziani non autosufficienti.
Il Consiglio Direttivo, soprattutto in occasione di manifestazioni o gare, potrà stabilire limitazioni per la frequenza dei figli dei soci di età inferiore gli anni dodici.
Art. 6 – Biciclette, auto e motocicli, dovranno essere parcheggiati esclusivamente e ordinatamente nelle aree all’uopo predisposte ed ivi in guisa tale da non arrecare intralcio al flusso ed al deflusso degli altri veicoli.
Art. 7 – E’ fatto divieto di introdurre cani o altri animali nella sede sociale.
INVITATI
Art. 8 – Ogni Socio ha diritto per i propri invitati a cinque permessi di accesso agli impianti del Circolo per ogni anno solare (non cumulabili) e può acquisirne altri tre con il pagamento dell’importo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo; ogni permesso consente l’accesso e l’utilizzo degli impianti a quattro persone, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo relativa a periodi di particolare affollamento.
L’utilizzo dei campi da tennis da parte degli invitati è consentito a condizione che partecipi il socio o un appartenente al suo nucleo familiare.
Il Socio invitante deve comunicare le generalità degli ospiti alla segreteria del Circolo, via mail o fax o direttamente, entro le 48 ore precedenti la data di utilizzo.
Nel caso di pluralità di richieste e di rischio di sovraffollamento vale l’ordine cronologico di presentazione della comunicazione.
Ogni Socio single ha la disponibilità di sette permessi di accesso e può acquisirne a pagamento altri cinque.
Gli invitati potranno accedere alla sede sociale solo se accompagnati dal Socio invitante.
Art. 9 – In occasione di feste o altre manifestazioni, il Consiglio potrà rivolgere inviti a nome dell’Associazione Circolo del Castellazzo.
Art. 10 – Il diritto di invito è sospeso nei fine settimana e nei giorni festivi e può essere sospeso negli altri giorni nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre, ad eccezione di quello relativo agli ospiti provenienti da fuori Provincia.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo potrà deliberare su motivata richiesta, di concedere permessi di invito straordinari in deroga di quanto sopra.
Art. 12 – I Soci sono tenuti ad usare della facoltà di invito nel rispetto delle regole fissate.
Il Consiglio può limitare ulteriormente le concessioni.
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E USO DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE
Art. 13 – E’ impegno morale del Socio, oltre l’osservanza scrupolosa del regolamento:
a) l’anteporre l’interesse sociale alle proprie pretese e favorire la buona convivenza nella comunità;
b) contenere lo spirito agonistico nei limiti dell’amichevole e sana competizione sportiva.
Art. 14 – Il personale del Circolo riceve direttive ed istruzioni soltanto dal Consiglio, nella persona del Presidente e dal Direttore ed ha l’obbligo di fare osservare lo Statuto ed il Regolamento nei confronti di tutti i Soci, componenti del loro nucleo familiare e invitati secondo le istruzioni all’uopo impartite.
I frequentatori del Circolo sono tenuti ad adeguarsi alle indicazioni del personale, ed a rivolgersi per eventuali reclami, doglianze, richieste unicamente al Direttore o in sua assenza alla segreteria.
Art. 15 – E’ vietata l’elargizione di regalie sotto qualsiasi forma da parte di singoli Soci a favore del personale. E’ invece consentita la costituzione di un fondo comune di regalie e di singole elargizioni di Soci da ripartirsi in parti uguali fra i dipendenti a cura della Direzione.
Art. 16 – La disponibilità e l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature sono regolamentate dal Consiglio Direttivo avuto riguardo alla necessità della pulizia e della manutenzione ordinaria e straordinaria; dette disposizioni sono pubblicate nelle news letter, inserite nel sito del Circolo ed esposte nelle bacheche sociali.
Art. 17 – I compensi dovuti per lezioni individuali a tecnici a ciò autorizzati che operano negli impianti del circolo sono corrisposti direttamente ai medesimi i quali provvedono a versare in segreteria gli importi eventualmente fissati per l’utilizzo degli impianti stessi.
Art. 18 – I frequentatori della Sede Sociale devono porre la massima attenzione a che non siano arrecati danni ai locali, agli impianti, ai mobili e alle piantagioni e comunque a tutto quanto fa parte del patrimonio comune.
Art. 19 – Di qualsiasi danneggiamento dovuto ad incuria, o trascuratezza sarà fatto carico ai responsabili. Il Socio risponderà altresì del fatto addebitabile ai componenti del proprio nucleo familiare ed ai suoi invitati.
Art. 20 – E’ fatto assoluto divieto:
a) di praticare sport negli spiazzi interni del Circolo non appositamente predisposti;
b) di calpestare i tappeti erbosi, cogliere rami di fiori dalle piante;
c) di praticare qualsiasi gioco d’azzardo;
d) di provocare qualsiasi clamore, intemperanza materiale e verbale o altre manifestazioni non consone al decoro dell’ambiente.
Art. 21 – I figli dei Soci di età inferiore agli anni dodici devono sostare, per le attività ludiche, nelle zone ad essi riservate e tenere sempre un contegno tale da non arrecare disturbo o molestia ai frequentatori del Circolo.
Art. 22 – L’Associazione nell’ambito del Circolo non è comunque responsabile per furti, smarrimenti di denaro, oggetti di valore, indumenti, attrezzi sportivi, automezzi, motocicli, ciclomotori, biciclette, cavalli e bardature di proprietà di Soci e dei componenti il loro nucleo familiare, di ospiti e frequentatori a qualsiasi titolo.
Art. 23 – I Soci ed i componenti del nucleo familiare possono noleggiare, compatibilmente con le disponibilità, uno o più armadietti negli spogliatoi, previo verseranno della quota annuale deliberata dal Consiglio. Qualora le richieste superassero le disponibilità, si provvederà all’assegnazione secondo la priorità delle domande. Gli assegnatari sono tenuti a riconsegnare gli armadietti in perfette condizioni di manutenzione.
Art. 24 – La fornitura ai Soci di dotazioni sportive e accessori è regolamentata dal Consiglio Direttivo per quanto concerne la loro determinazione degli oggetti, dei prezzi e delle modalità delle forniture stesse.
COMITATI ESECUTIVI E COMMISSIONI TECNICHE
Art. 25 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci i membri dei Comitati esecutivi del nuoto, del tennis e dell’equitazione, nonché ulteriori Comitati Esecutivi preposti ad altre attività previste dallo Statuto Sociale, ove se ne ravvisasse l’opportunità.
I Comitati Esecutivi sono composti di tre membri che durano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati; il membro di un Comitato Esecutivo non può contemporaneamente essere membro di un altro Comitato Esecutivo.
Art. 26 – Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta di fronte al Consiglio. Al Presidente ed ai membri dei Comitati Esecutivi competono le mansioni previste dallo Statuto sociale e ad essi in particolare è demandata l’esecuzione dei deliberati del Consiglio per i vari settori di attività; è altresì demandato il compito di mantenere i rapporti tra i soci e il Consiglio Direttivo nonché di formulare pareri, suggerimenti e proposte per il miglior andamento dei singoli settori.
Art. 27 – Il Comitato esecutivo equitazione redige all’inizio di ogni anno sociale un prospetto economico previsionale lo presenta per l’approvazione al Consiglio Direttivo.
Art. 28 – Le Commissioni tecniche dei settori tennis-nuoto-equitazione sono composte ciascuna dal Consigliere preposto al settore che presiede la commissione stessa, dai membri dei Comitati esecutivi e dal maestro addetto alla relativa disciplina sportiva. La Commissione tecnica del settore equitazione è composta dai membri del Comitato Direttivo della scuola equitazione di cui all’art. 51.
Art. 29 – Le Commissioni tecniche provvedono a predisporre i programmi dell’attività agonistica dell’Associazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio; provvedono altresì all’organizzazione, preparazione e svolgimento dell’attività agonistica nel settore di rispettiva competenza.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 30 – Ricevuto il deferimento il Presidente del Collegio dei Probiviri invita a mezzo PEC o lettera raccomandata il deferito e, se questi è un componente il nucleo familiare, il socio a comparire avanti al Collegio entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, allegando alla comunicazione l’atto di deferimento.
All’udienza il deferito, ed eventualmente il socio del cui nucleo familiare il deferito è componente, possono comparire personalmente unitamente ad un difensore o far pervenire memoria scritta.
Le funzioni di difensore possono essere svolte da un legale o da altro socio.
Se il deferito compare il Presidente lo ammette a rendere le dichiarazioni che il medesimo ritiene opportune.
Se debbono essere svolti accertamenti su richiesta del deferito o d’ufficio l’udienza può essere rinviata di non oltre quindici giorni.
Esaurita la discussione il Collegio riserva la decisione che deve essere depositata entro dieci giorni.
SERVIZIO BAR-RISTORANTE
Art. 31 – I servizi Bar e Ristorante, riservati ai Soci, familiari ed invitati, funzioneranno secondo gli orari deliberati dal Consiglio Direttivo, d’accordo con le gestioni dei servizi stessi.
Gli inviti dei Soci al ristorante ed al bar non sono soggetti ad alcuna autorizzazione fino ad un numero di invitati pari rispettivamente a 10 e 5 per ogni Socio e per ogni singola occasione, fermo restando il limite della disponibilità di almeno un terzo dei posti per i soci.
Eventuali cene aziendali o per ricorrenze possono essere autorizzate dalla Direzione nella stagione invernale nei limiti della capienza del locale ex stalla ed eventualmente dell’ex fienile.
Art. 32 -Eventuali osservazioni, doglianze e richieste relative alla prestazione in generale del servizio predetto, dovranno essere indirizzate al Direttore (o alla segreteria) evitando qualsiasi discussione con il gestore o con il personale.
Art. 33 – I Soci sono tenuti a regolare direttamente le spese per le consumazioni e/o gli acquisti dei prodotti con le gestioni del Bar e del Ristorante ed il Circolo non assume alcuna responsabilità in ordine ai rapporti tra i singoli soci e le gestioni dei detti servizi.